Le imprese che intendono effettuare investimenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, possono beneficiare del credito d’imposta per il 2025.
L’agevolazione sostiene gli investimenti in beni strumentali nuovi e immobili strumentali, con un investimento minimo di 200.000 euro e un massimo di 100 milioni di euro per singolo progetto.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o in fase di insediamento nella ZES unica.
Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti operanti nei seguenti settori:
• Industria siderurgica, carbonifera e della lignite
• Trasporti (ad eccezione del magazzinaggio e del supporto ai trasporti)
• Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche
• Banda larga
• Settore creditizio, finanziario e assicurativo
Non possono inoltre beneficiare dell’agevolazione le imprese in stato di liquidazione o scioglimento e le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014, relativi a:
• Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione
• Acquisto, costruzione o ampliamento di immobili strumentali, effettivamente utilizzati per l’attività d’impresa
• Acquisto di terreni, nel limite massimo del 50% del valore complessivo dell’investimento
Non sono ammissibili gli investimenti in beni destinati alla vendita, materiali di consumo e acquisti effettuati tra imprese collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile.
L’agevolazione si applica agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2015 al 15 novembre 2025.
Entità dell’agevolazione
Il credito d’imposta è determinato in base all’area geografica e alla dimensione dell’impresa:
• 40% per investimenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
• 30% per investimenti nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna
• 50% o 40%, secondo la vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per le aree del Fondo per una transizione giusta in Puglia e Sardegna
• 15% per investimenti nelle zone assistite della regione Abruzzo
Per investimenti fino a 50 milioni di euro, il credito d’imposta è maggiorato di:
• 10 punti percentuali per le medie imprese
• 20 punti percentuali per le piccole imprese
Modalità di accesso al beneficio
Per ottenere il credito d’imposta, le imprese devono seguire una specifica procedura:
1️. Comunicazione iniziale
• Deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo al 30 maggio 2025
• Indica l’ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle programmate fino al 15 novembre 2025
2️. Comunicazione integrativa
• Deve essere inviata dal 18 novembre al 2 dicembre 2025
• Attesta la realizzazione effettiva degli investimenti dichiarati
• Deve contenere l’importo del credito maturato, le fatture elettroniche e gli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024
Utilizzo del credito d’imposta
• Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
• Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni successive fino a completo utilizzo
• È cumulabile con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis, a condizione che non si superino i massimali previsti dalla normativa europea
Se i beni agevolati non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o vengono ceduti entro cinque anni, il credito d’imposta è rideterminato.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dal completamento dell’investimento, pena la decadenza dal beneficio.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.
Lascia un commento